Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 da e verso soggetti non residenti, non stabiliti, ancorché identificati ai fini IVA in Italia, non potranno più essere riepilogate nella comunicazione trimestrale (esterometro).
OPERAZIONI ATTIVE:
La novità implica che i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture. Il Provvedimento dispone di valorizzare, in generale, il campo “CodiceDestinatario” con la codifica “XXXXXXX”. Qualora l’operatore sia in possesso di partita IVA aperta in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale, è necessario utilizzare la codifica “0000000”, avendo cura di riportare il numero di partita IVA italiana nel campo “IdFiscaleIVA”, salvo che il cliente non comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).
OPERAZIONI PASSIVE:
La trasmissione dei dati delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero, invece, andrà effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Da un punto di vista operativo, per le operazioni passive il campo “CodiceDestinatario”, trattandosi di autofattura, dovrà essere valorizzato con la codifica “0000000”. Nel caso in cui non venga compilato il campo “PECDestinatario”, il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche.
le operazioni da trasmettere non sono limitate a quelle rilevanti ai fini IVA, ma comprendono anche le operazioni fuori campo Ne deriva che l’operatore nazionale dovrà, ad esempio, inviare anche i dati inerenti i costi all’estero per ristoranti o alberghi utilizzando per i servizi il codice TD17 e per gli acquisti di beni il codice TD19 e in entrambi i casi il codice natura N2.2.
In breve, i “Tipo documento” da utilizzare sono:
-TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
-TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
-TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
Risultano, invece, esclusi dagli adempimenti i dati relativi alle operazioni di importazione e di esportazione documentate con bolletta doganale.
Altrettanto escluse dall’adempimento sono le transazioni verso privati esteri realizzate in e-commerce a condizione che le stesse non siano documentate da fattura e siano gestite con la procedura dell’Oss.
Il vecchio esterometro verrà elaborato per l’ultima volta in occasione della la comunicazione del 2° trimestre 2022, che dovrà essere effettuata entro il 22 agosto 2022, essendo il 31 luglio 2022 domenica: di conseguenza, scatta la proroga di ferragosto fino alla data indicata.