CESSIONI E PRESTAZIONI COVID: REGOLE IVA 2023
Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, il Legislatore ha previsto l’applicazione di alcune agevolazioni IVA alle cessioni di specifici beni e prestazioni necessarie per il contenimento / gestione del COVID-19. In particolare è stata introdotta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% per una serie di beni ed è stata prevista l’esenzione IVA con diritto alla detrazione per la cessione di test diagnostici e vaccini COVID-19 e per le prestazioni ad essi strettamente connesse. Considerato che tale ultima disposizione risulta applicabile fino al 31.12.2022, a decorrere dall’1.1.2023: -la cessione di test diagnostici va assoggettata all’aliquota IVA ridotta del 5% in quanto gli stessi sono ricompresi nella voce “strumentazione per diagnostica per COVID-19” e “tamponi per analisi cliniche”; -la cessione di vaccini va assoggettata all’aliquota IVA ridotta del 10% ordinariamente prevista per i medicinali e i prodotti farmaceutici; -la prestazione di servizi consistente nell’effettuazione di test e quella di somministrazione di vaccini COVID-19 rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti IVA. A seguito di tale regime è pertanto possibile che scatti il “pro-rata” di detrazione dell’IVA. Prodotti con aliquota IVA 5% Descrizione Codici NC/TARIC 1 ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva ex 9019 2010 / ex 9019 2020 ex 9019 2090 2 monitor multiparametrico […]
SCADENZA CONTRIBUTO AGCOM 2023
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le delibere di Agcom Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativi al contributo 2023 dovuto da: i soggetti che operano nei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria, produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di agenzia di stampa a carattere nazionale, che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono tenuti alla contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera, i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche, il fornitore del servizio universale postale e i soggetti n possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i fornitori di servizi di intermediazione on-line e i fornitori di motori di ricerca on-line, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, i soggetti che operano nel settore del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonché di prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media […]MANCATA COMUNICAZIONE ENEA NON SANABILE CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Con la Circolare n 2 del 27 gennaio le Entrate hanno fornito, tra gli altri, un chiarimento relativo alle comunicazioni da inviare all’ENEA per l’ecobonus. In particolare, l’omessa comunicazione sarebbe esclusa dalla sanatoria recentemente prevista dalla legge di bilancio 2023 per gli errori formali. L’agenzia precisa che, per questa omissione, l’unico rimedio è quello della remissione in bonis. L’omessa comunicazione preventiva all’ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica. Trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente, perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione. L’agenzia sottolinea anche che, invece, le comunicazioni Enea previste per gli interventi “bonus casa” caratterizzati da risparmio energetico (non “ecobonus”) non costituiscono un adempimento sostanziale e quindi, anche se omesse non fanno perdere il diritto alla detrazione.ESENZIONE IMU SOLO CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Durante l’edizione 2023 di Telefisco è stato chiarito che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria per avere diritto all’esenzione per le seguenti categorie di immobili: i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fabbricati «merce»); le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; gli alloggi sociali come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; gli immobili del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati ad attività di ricerca scientifica.
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