La ricettività “a fini turistici” è sospesa in tutto il territorio nazionale.
Non sono soggette a chiusura le strutture ricettive alberghiere, il cui codice Ateco è contemplato nell’Allegato 3 del DPCM del 10 aprile 2020, che possono stare aperte per attività diverse dall’accoglienza a fini turistici; sono soggette a chiusura le strutture ricettive all’aria aperta ed extralberghiere, nonché le “altre tipologie ricettive”, comunque denominate.
Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture ricettive, comunque denominate, operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, infermieri ed operatori sanitari ed altri operatori connessi alla gestione dell’emergenza, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del DPCM 22 marzo 2020 per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.
Alle strutture ricettive, comunque denominate, possono essere assicurate le attività funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti tecnologici che necessitano di un controllo costante o quanto meno periodico, di manutenzione delle strutture e di sorveglianza che eviti l’intrusione di persone estranee.
Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna dell’11 aprile 2020, non c’è più differenziazione tra prefestivi e festivi, mentre c’è una misura più restrittiva per le festività del 25 aprile e del 1 maggio.
Nelle giornate festive (ad eccezione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio 2020) e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali (di qualunque tipologia) presenti all’interno dei centri commerciali, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Le medie e grandi strutture, nonché gli esercizi commerciali di qualunque tipologia all’interno dei centri commerciali, che vendano una pluralità di merceologie (a titolo esemplificativo: i supermercati), possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, di stampa quotidiana e periodica, di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale e la pulizia ed igiene della casa e di articoli di cartoleria.
Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
Gli esercizi di vicinato non inseriti in centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi sono regolamentati dal DPCM 10 aprile e quindi possono aprire le tipologie di attività non sospese di cui all’Allegato 1 del predetto DPCM.
Nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi (limitatamente alla rivendita di generi di monopolio) e distributori di carburante, sono sospese tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali o in gallerie commerciali.
Il commercio effettuato tramite distributori automatici é contemplato nell’elenco delle attività di vendita di beni di prima necessità di cui Allegato 1 al DPCM 10 aprile e pertanto è in via generale consentito, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da misure più restrittive nelle aree oggetto di specifiche ordinanze regionali o comunali.
E’ consentita l’attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici all’aperto, all’interno di ospedali, uffici pubblici, imprese etc. e nelle aree di servizio dei distributori di carburante, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale e il divieto di assembramenti.
Non è consentita la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
Sono sospesi, nei giorni feriali, prefestivi e festivi, i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. E’ altresì sospeso il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
Non sono sospesi all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l’accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
La vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente su ordinazione tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono
E’ comunque consentita agli operatori del commercio su aree pubbliche(titolari di autorizzazione di tipo A o B), che al momento non possono esercitare presso i mercati e le fiere, perché sospesi, né in forma itinerante, la consegna a domicilio su ordinazione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
E’ consentito alle imprese esercenti l’attività di acconciatore ed estetista la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti afferenti i trattamenti che di norma vendono alla clientela, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
I produttori agricoli possono effettuare la consegna a domicilio su ordinazione dei prodotti di propria produzione, fermo restando che al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore ad un metro.
Gli impianti e centri sportivi, gli impianti sciistici e termali, i centri benessere, sono chiusi.
E consentita, per i gestori di impianti e centri sportivi, impianti sciistici e termali, centri benessere, la possibilità di effettuare le attività di manutenzione ordinaria indifferibili ed indispensabili per garantire la funzionalità dell’impianto.
Fonte: http://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/faq-attivita-e-strutture-commerciali