Dal 1.07.2019 i termini di emissione della fattura elettronica tornano a essere quelli ordinari per i contribuenti trimestrali, sulla base delle modifiche introdotte dall’art. 11, D.L. 119/2018.
Le nuove disposizioni prevedono che nella fattura debba essere indicata la data in cui l’operazione è stata effettuata e cioè la consegna dei beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio e in ogni caso il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo. La data di effettuazione dell’operazione deve essere riportata se diversa da quella di emissione della fattura.
La fattura immediata dovrebbe essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Il termine era indicato in 10 giorni, ma sarà allungato a 12 dopo la conversione del decreto Crescita. Per le fatture immediate, l’emissione della fattura non deve più essere contestuale (entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione), ma il documento può essere emesso in un termine più lungo.
Si era posto il problema che la fattura elettronica dovesse contenere due date: quella di emissione e quella di effettuazione dell’operazione. Attualmente il formato Xml prevede un solo campo per la data nella sezione “dati generali”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha chiarito che nel formato della fattura elettronica rimarrà un solo campo per la data e quel campo sarà utilizzato per indicare la data di effettuazione dell’operazione. La data di emissione della fattura è fin troppo evidente, in quanto la trasmissione avviene attraverso SdI e quest’ultimo ne attesta in modo inequivocabile e trasversale (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione Finanziaria) la data di avvenuta trasmissione: quella è la data di emissione. La fattura si ha per emessa nella data di trasmissione del documento attraverso SdI. In conclusione, la fattura immediata deve riportare la data di effettuazione dell’operazione e il contribuente dispone di un periodo di 12 giorni per la trasmissione della fattura. L’obbligo di indicare la doppia data rimane per le fatture cartacee.
L’Agenzia, nella circolare n. 14, affronta anche il problema delle fatture differite, che appare più complicato. Infatti .la fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, qualora la consegna risulti da un documento di trasporto o simili. La fattura deve però concorrere a formare l’Iva a debito nella liquidazione del mese in cui l’operazione è stata effettuata. Per rispettare questo termine, le imprese indicavano convenzionalmente nella fattura differita l’ultimo giorno del mese di consegna dei beni, ancorché la fattura venisse formata nei giorni successivi. Anche in questo caso l’Agenzia conferma che la data di emissione della fattura risulta dalla trasmissione al sistema SdI. Invece nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.
Siccome in presenza di fatturazione differita le consegne sono plurime, la circolare dispone di indicare il giorno dell’ultima consegna; per esempio, se sono state eseguite consegne di beni nei giorni del 10, 15 e 25 del mese, nella data fattura si indica il giorno 25.
Rimangono in vigore tutte le deroghe ai termini di fatturazione come nell’ipotesi di cessione di beni con prezzo da determinare (D.M. 15.11.1975), in cui la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il prezzo viene determinato.