Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 è previsto un nuovo adempimento, ossia, indicare il contratto collettivo applicato “nell’atto di affidamento dei lavori” e “nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori” al fine di poter fruire delle detrazioni per interventi “edilizi”.
Viene, infatti, stabilito che i benefici fiscali derivanti dai lavori possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Rientrano in questa disposizione soltanto i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro.
La condizione posta dal comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021 non trova quindi applicazione nel caso in cui gli interventi agevolati con i bonus edilizi siano diversi dai lavori edili indicati dall’allegato X al DLgs. 81/2008, oppure, pur rientrando in tale definizione, siano di importo complessivo inferiore a 70.000 euro.
L’indicazione dell’applicazione dei CCNL del settore edile, quindi, riguarda le sole imprese che hanno lavoratori dipendenti. Le imprese prive di dipendenti, così come il singolo artigiano privo di dipendenti non rientrano nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro. In questi casi, anche se non è richiesto dalla norma, potrebbe comunque essere opportuno evidenziare l’inesistenza di dipendenti sia nell’atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.