SCUOLE, NIDI, ASILI E UNIVERSITÀ
Confermata la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado fino all’Università: NON ci sarà la frequenza da parte degli studenti. I Dirigenti scolastici chiameranno in servizio il personale a seconda delle necessità
ATTIVITÀ SPORTIVE
In merito alle attività sportive, la differenza significativa rispetto alle precedenti prescrizioni è che, oltre agli allenamenti, si potranno tenere le partite e le gare ma a porte chiuse
MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
I luoghi della cultura potranno aprire al pubblico ma con la cautela da parte dei gestori nel contingentare il numero di accessi in contemporanea. Così faremo per la nostra Biblioteca Malatestiana e per le altre strutture cittadine
BAR, ESERCIZI PUBBLICI, RISTORANTI
svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI
E’ consentita l’apertura ma con l’attenzione da parte degli esercenti ad evitare affollamento e a fare entrare un numero di persone congruo agli spazi a disposizione, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
CINEMA, TEATRI, DISCOTECHE
Viene confermata la chiusura totale dei cinema, teatri e discoteche
ULTERIORI INFORMAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI PER ASSENZE DAL LAVORO PER CORONAVIRUS:
5 situazioni da conoscere
- Lavoratori a riposo dal lavoro per Ordinanza dello Stato: In questa situazione si manifesta la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro pertanto il lavoratore starà a casa propria con diritto al percepimento della retribuzione. Alternativa potrebbe essere la svolgimento dell’attività lavorativa dal proprio domicilio, ove possibile (cd Smart working);
- Sospensione dell’attività aziendale: tra le possibili misure volte al contrasto della diffusione del virus rientrano anche i divieti di accesso in determinati Comuni o cd. Aree Rosse. In tali zone si configurano sospensioni delle attività aziendali e/o sospensioni delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel Comune o nell’area interessata; anche in questo caso è del tutto evidente l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore e pertanto il lavoratore starà a casa con diritto alla retribuzione;
- Quarantena obbligatoria: analizziamo il caso di quarantena obbligatoria stabilita dalle ASL. Riguarda tutti i lavoratori posti in osservazione che hanno sintomi riconducibili al virus. Tale fattispecie è assimilabile al ricovero o malattia e pertanto il trattamento economico/normativo sarà disciplinato secondo le previsioni di Legge e contrattuali che riguardano l’assenza per MALATTIA;
- Quarantena volontaria: Assenza per quarantena volontaria da parte del lavoratore, ovvero che decide in maniera autonoma di “isolarsi” pur non avendo sintomi palesi di contagio. E’ il caso di chi rientra da zone a rischio (Cina, Sud Corea ovvero come da indicazioni specifiche dell’OMS. In questi casi il soggetto, nelle more della decisione dell’Autorità Pubblica e previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’ASL, adotta un comportamento di “prudenza oggettiva” (permanenza domiciliare con sorveglianza attiva) configurabile alla stregua del punto 1) ovvero astensione lavorativa obbligate dal provvedimento Amministrativo.
- Assenti per timore del contagio:trattasi di assenza volontaria del lavoratore che ritengono il fenomeno sufficiente per giustificare l’assenza dal lavoro senza che ci siano provvedimenti dell’Autorità. In tal caso si configura “assenza ingiustificata e non retribuita” alla quale possono seguire provvedimenti disciplinari