Per il 2023 l’aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è confermata al 17%, nel rispetto dei minimali e massimali.
L’aliquota va ripartita in parti uguali tra agente e preponente:
Preponente (casa mandante) 8,50%
Agente 8,50%
L’importo del massimale provvigionale 2023 è così individuato:
Monomandatario € 42.435
Plurimandatario € 28.290
La contribuzione massima annua è così determinata:
Monomandatari, pari a € 7.213,95 (42.435 x 17%);
Plurimandatari, pari a € 4.809,30 (28.290 x 17%).
L’importo del minimale contributivo 2023 è così individuato:
Monomandatario € 950
Plurimandatario € 476
Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d’anno.
Per gli agenti che operano in forma societaria il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili.
Per gli agenti esercenti l’attività in forma di spa / srl non è previsto minimale contributivo / massimale provvigionale e l’aliquota và ripartita in maniera paritetica tra agente e preponente come di seguito indicato:
Scaglioni Aliquota Quota preponente Quota agente
Fino a € 13.000.000 4% 3% 1%
Da € 13.000.000,01a € 20.000.000 2% 1,5% 0,5%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000 1% 0,75% 0,25%
Oltre € 26.000.000 0,5% 0,3% 0,2%
È previsto un regime contributivo agevolato per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengono iscritti per la prima volta all’ENASARCO o, essendo già stati iscritti, venga conferito loro almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento del nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre 3 anni.
L’agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all’agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione / data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività a condizione che l’agente abbia un’età pari o inferiore a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.
In particolare in caso di iscrizione / ripresa attività nel 2023 l’aliquota contributiva:
-per il 2023 è ridotta di 6 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi dell’11%);
-per il 2024 è ridotta di 8 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 9%);
-per il 2025 è ridotta di 10 punti percentuali (l’aliquota applicata è quindi del 7%).
Il minimale contributivo per ciascun anno agevolato è ridotto al 50% (per il 2023 è quindi pari a € 238
in caso di agente plurimandatario e a € 475 in caso di agente monomandatario).
L’agevolazione è applicabile solo agli agenti operanti in forma individuale.