L’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 13.04.20 ha chiarito, tra le altre, come debba essere determinato il fatturato di marzo ed aprile 2020 per confrontarlo con quello di marzo ed aprile 2019 così da poter determinare se è possibile o meno sospendere i versamenti per le scadenze di aprile e maggio.
Nello specifico il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020 da confrontare va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti richiamati in fattura. Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.