L’art. 33-bis del Decreto Aiuti bis (DL 115/2022) ha modificato l’art. 121 del DL 34/2020, limitando le responsabilità per i crediti accompagnati da visti di conformità, asseverazioni e attestazioni richieste dall’art. 121 comma 1-ter.
La violazione delle regole deve avvenire consapevolmente. Le imprese sono dunque sanzionabili solo se hanno partecipato a eventuali condotte fraudolente con dolo o colpa grave. In altri termini, non sono responsabili in solido nel momento in cui non prendono parte, per lo meno non consapevolmente, a illeciti e irregolarità. In realtà non è cambiato molto rispetto alla precedente formulazione, che già prevedeva la responsabilità in solido solo in presenza di concorso nella violazione; ora viene però rafforzato il concetto, inserendo le fattispecie di dolo e colpa grave.
Per i crediti maturati prima del 12 novembre 2021 e rimasti non ceduti, i cedenti fornitori devono acquisire “ora per allora” i visti e le asseverazioni di cui all’art. 121 comma 1-ter.
Nei casi di operazioni già comunicate, il visto di conformità si concretizza in una attestazione del professionista a garanzia dei controlli richiesti dall’art. 2 – D.M. n. 164/1999.
Per le operazioni successive sorge l’obbligo di un nuovo adempimento per tutti coloro che hanno applicato lo sconto in fattura o hanno successivamente acquistato un credito e non sono riusciti a cedere le somme poiché devono acquisire, ora per allora, il visto di conformità sulla sussistenza dei presupposti per godere delle agevolazioni.
Resta comunque irrisolto il problema principale, ovvero, l’incapienza delle banche nell’acquisto dei crediti.