LEGGE DI BILANCIO 2021: PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

CONDIVIDI

CONDIVIDI

Interventi
di recupero
del patrimonio edilizio – Proroga
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili” Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite mas­si­mo di spesa detraibile.

Interventi di
riqualificazione energetica degli edifici – Proroga
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Superbonus del 110% – Proroga ed altre novità Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

·       la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al­le spe­se sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equiva­lenti);

·       la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);

·       l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per­sone fisiche;

·       il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos­sa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do­tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im­pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;

·       l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;

  ·       l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);

·       l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture perti­nen­ziali agli edifici;

·       la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infra­strut­ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;

·       l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di pre­sta­zione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Proroga del c.d. “bonus facciate” La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata sino al 31.12.2021.
Proroga del c.d. “bonus verde” È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

·       spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;

·       fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Ulteriore
detrazione
IRPEF per
redditi di lavoro dipendente
e assimilati – Messa a regime
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi.

L’ulteriore detrazione:

·       spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;

·       decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;

·       deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta

L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

·       verificandone le condizioni di spettanza;

·       ripartendola fra le retribuzioni erogate.

  Lavoratori senza sostituto d’imposta

I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

Spese veterinarie – Limite di spesa Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.
Esclusione
dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

·       agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli im­mobili degli stabilimenti termali;

·       agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e rela­tive pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli del­la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affit­tacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti pas­sivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

·       agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese eser­centi attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

·       agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Riallineamento dei valori dell’avviamento Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Regime degli impatriati Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli mi­norenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati”); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.
Proroga della
rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle parteci­pazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le parteci­pazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

·       un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegne­re e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

·       il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ov­vero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pa­ri importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Tassazione dei ristorni destinati ad aumento di capitale e poi distribuiti ai soci Con riferimento alle società cooperative, i ristorni destinati ad aumento del capitale so­ciale non concorrono alla formazione del reddito imponibili dei soci ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

I medesimi sono imponibili al momento della loro attribuzione ai soci e in questo caso tali somme sono assimilate alla distribuzione dei dividendi.

  Riduzione del prelievo sulla distribuzione di ristorni assimilati a dividendi

Viene ridotta la ritenuta a titolo di imposta dal 26% al 12,50% sui ristorni percepiti dai soci della cooperativa che in precedenza erano stati portati a capitale.

Applicazione alle somme attribuite prima dell’approvazione della legge di bilan­cio 2021

Per espressa previsione normativa, la ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini delle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

Facoltà di applicare l’imposizione del 12,50% anticipatamente

La cooperativa ha la facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione dei ristorni a capitale. Tale facoltà si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

Riduzione
della tassazione dei dividendi
per gli enti non commerciali
È stata prevista la riduzione al 50% dell’imponibilità per gli utili percepiti dagli enti non commerciali che svolgono attività di interesse generale in determinati settori di in­teres­se generale (famiglia e valori connessi, crescita e formazione giovanile, educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola, volon­tariato, filantropia e beneficenza, ecc.).

Questa novità normativa si applica ai dividendi percepiti dall’esercizio in corso all’1.1.2021 (pertanto dal 2021 per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare).

Dividendi esclusi dal regime agevolato

Il regime di esclusione per il 50% dal reddito dell’ente non commerciale che viene in­tro­dotto dalla legge di bilancio 2021 non si applica agli utili provenienti da parteci­pa­zioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale pri­vilegiato di cui all’art. 47-bis co. 1 del TUIR.

Destinazione dell’IRES non dovuta

Gli enti non commerciali che beneficiano dell’esclusione da imposizione del 50% degli utili percepiti:

·       destinano l’IRES non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dalla norma;

·       accantonano l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distri­buibile per tutta la durata dell’ente.

Le fondazioni bancarie destinano l’IRES non dovuta in applicazione della disposizione in argomento sempre al finanziamento delle medesime attività di interesse generale in­dicate, accantonandola, fino all’erogazione, in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

Dividendi
e plusvalenze degli OICR
esteri
Viene equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni rea­lizzati degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti nell’Unio­ne europea o nello Spazio economico europeo (SEE) a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.

Con questa nuova norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti ad imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di parte­ci­pazioni.

In particolare, viene previsto che la ritenuta e l’imposta sostitutiva (entrambe del 26%) non si applicano rispettivamente sugli utili corrisposti e le plusvalenze degli OICR di diritto estero:

·       conformi alla direttiva 2009/65/CE (direttiva UCITS);

·       e a quelli non conformi a tale direttiva, il cui gestore sia soggetto a forme di vigi­lanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (di­rettiva AIFM), istituiti in Stati membri UE e negli Stati aderenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

  Decorrenza

L’esenzione da ritenuta in commento si applica agli utili percepiti a decorrere dal­l’1.1.2021 e per le plusvalenze realizzate dalla medesima data.

Incentivo alle aggregazioni aziendali Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

·       per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

·       per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

·       per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

·       nella misura del 20% del costo;

·       nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

·       è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;

·       spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);

·       per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;

·       nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.

Perizia asseverata

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re­stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

·       in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;

·       nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

·       in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

·       nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

·       in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;

·       nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

·       esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

·       in tre quote annuali di pari importo;

·       a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;

·       subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Credito d’imposta per
la formazione 4.0
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni stru­mentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d’imposta per la quotazione delle PMI Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI.
Credito d’imposta per adeguamento pubblici esercizi Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

·       utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;

·       cedere il credito.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.

Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

·       a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;

·       nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);

·       entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Credito d’imposta per
le edicole
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le edicole.
Credito d’imposta per i servizi digitali Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali.
Crediti d’imposta per il cinema Viene elevata dal 30% al 40% l’aliquota massima del credito di imposta per le imprese di produzione e per le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva.
Credito d’imposta
per cuochi professionisti
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli, ovvero per la partecipazione a corsi di ag­gior­namento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021.

Il credito d’imposta:

·       è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;

·       può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri inter­mediari finanziari.

Credito d’imposta per
l’e-commerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari
Il credito d’imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy viene esteso alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o pri­vate.

Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

·       100% per le piccole e medie imprese;

·       90% per le medie imprese;

·       80% per le grandi imprese.

Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

·       le persone fisiche;

·       i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

·       gli enti non commerciali.

Ambito oggettivo

Il credito spetta per le spese:

·       sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;

·       per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffred­da­mento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglio­ra­men­to qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

·       fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non eser­centi attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziate.

Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevola­zione.

Contributo
a Fondo perduto per i centri storici turistici
Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici viene esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.
Riduzione IRPEF/IRES per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica
nelle Zone economiche speciali
Per le imprese (che non siano in stato di liquidazione o scioglimento) che intra­pren­dono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del DL 20.6.2017 n. 91 convertito, l’imposta sul reddito (IRPEF/IRES) derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’im­posta successivi, nel rispetto delle seguenti condizioni (pena la decadenza dal bene­ficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione):

·       mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 10 anni;

·       conservazione dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno 10 anni.

Regime “de minimis”

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti “de minimis”.

Ruling
internazionale –
Modifiche
Si interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 31-ter del DPR 600/73.

Efficacia dell’accordo

Il periodo di efficacia dell’accordo è distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali:

·       i primi vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono sti­pu­lati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circo­stan­ze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;

·       i secondi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a de­correre da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Facoltà di far valere retroattivamente l’accordo

In entrambi i casi, è possibile far retroagire gli effetti ai periodi per i quali non sono an­cora scaduti i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.

Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, sia necessario ret­tifi­care il comportamento adottato, il contribuente, in entrambi i casi, provvede all’effet­tuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiara­zione inte­grativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.

Pagamento di una fee nel caso di accordi bilaterali e multilaterali

Si prevede, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante.

Contributo all’Unione industriale biellese per il settore tessile Viene attribuito all’Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a tutela della filiera tessile e per la program­mazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel setto­re tessile.
Legge Sabatini Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.
Sospensione versamenti
di gennaio e febbraio 2021
per gli
enti sportivi
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

·       hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

·       operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

  Versamenti sospesi

Sono sospesi i termini relativi:

·       ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;

·       agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dall’1.1.2021 al 28.2.2021;

·       ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

·       ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall’1.1.2021 al 28.2.2021.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

·       in un’unica soluzione entro il 30.5.2021;

·       ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari im­porto, con il versamento della prima rata entro il 30.5.2021.

I versamenti rateali relativi al mese di dicembre 2021 e al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

Terreni dei
coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF
È prorogata anche per il 2021 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2021

Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

·       i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

·       i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni e c.d. “ecotassa” per quelli inquinanti La legge di bilancio 2021:

·       introduce un contributo per l’acquisto di veicoli elettrici per le famiglie con redditi bassi;

·       modifica, per l’anno 2021, la disciplina concernente:

–     l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di CO2 (c.d. “ecotassa”);

–     conferma per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, ma con alcune modifiche rispetto al 2020;

–     introduce un contributo statale per l’acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali.

Resto al sud – Estensione Si estende l’agevolazione “Resto al sud” ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55 anni (in luogo dei precedenti soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni), residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Bonus TV Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.
Kit
digitalizzazione
Viene prevista la concessione in comodato gratuito, al ricorrere di determiniate con­dizioni legate all’ISEE e alla composizione del nucleo familiare, di un dispositivo elet­tronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore.
  Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite com­ples­sivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Bonus idrico Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sosti­tuzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di ap­parec­chi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi appa­recchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Voucher per occhiali da vista Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro annui, un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.
Imposta di
registro per acquisto di terreni
Viene disposto che, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per l’anno 2021, non sia dovuta l’imposta di registro fissa per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze di valore inferiore o uguale a 5.000,00 euro, operati in pre­senza delle condizioni per l’agevolazione per la piccola proprietà contadina (resta­no dovute l’imposta ipotecaria di 200,00 euro e l’imposta catastale dell’1%).
Imposta sul
money transfer – Abrogazione
È abrogata l’imposta sul money transfer di cui all’art. 25-novies del DL 23.10.2018
n. 119 convertito.
Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.

Banca dati delle locazioni

Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente” banca dati, istituita dal previgente art. 13-quater
co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utiliz­zare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo – Estensione al 30.4.2021 Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

·       limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;

·       fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di­cem­bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am­messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).

Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

Contributo
a Fondo perduto per la riduzione dei canoni
di locazione
È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

·       è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter­mi­nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);

·       è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

  Modalità attuative

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinego­zia­zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Contributo
per acquisto
e rottamazione moto – Rifinanziamento
Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l’acquisto di mo­toveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all’art. 1 co. 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.
Buono mobilità/
monopattini – Rifinanziamento
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un “buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei limiti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

In particolare, i nuovi fondi (100 milioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a rico­noscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a tale fi­nalità an­che le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità già erogati in forma di voucher.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.

Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul­tilaterale per le compensazioni.

Modifiche all’imposta sul consumo dei
manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

·       l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbrican­te, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti na­zionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);

·       l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;

·       l’attenuazione del regime sanzionatorio;

·       il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:

·       inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel ter­rito­rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fab­bricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;

·       attenuare le sanzioni amministrative previste;

·       differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.

Cessioni ad
aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

·       le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di ser­vizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;

·       le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o da­gli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vac­cini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

Aliquota IVA
per i piatti pronti da asporto
Viene specificato che la nozione di “preparazioni alimentari” di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari bene­ficiano dell’aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del ser­vizio di somministrazione.

La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, do­vreb­be applicarsi retroattivamente.

Termini
di registrazione delle fatture
attive
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).
Modifiche
alla disciplina
del c.d.
“esterometro”
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

·       la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Siste­ma di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fat­­ture elettroniche;

·       i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territo­rio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emis­sione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

·       i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese suc­cessivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’o­pe­razione o di effettuazione dell’operazione.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie B2B Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elet­tronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tes­sera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Per effetto dell’esplicito richiamo operato dall’art. 9-bis del DL 135/2018 all’art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei con­fronti delle persone fisiche.

Utilizzo
dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.

Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

Solidarietà
nel pagamento
di imposta di bollo su fattura elettronica
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si­stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipo­tesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.

La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscos­sione da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Novità
in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e tra­smissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.

Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi

Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.

Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di av­va­lersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di me­mo­rizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).

Nuovo regime sanzionatorio

Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza­zio­ne/tra­smissione dei corrispettivi.

In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.

In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in­com­pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.

La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.

Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da 3 giorni ad un mese.

Lotteria
degli scontrini
e cashback
Viene stabilito che la partecipazione alle estrazioni dei premi nell’ambito della lotteria degli scontrini di cui all’art. 1 co. 540 ss. della L. 232/2016 è consentita esclu­siva­men­te in caso di acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici. Il DL Mille­proroghe, in corso di pubblicazione in G.U., dovrebbe prevedere la proroga dell’av­­vio della lotteria.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell’ambito del meccanismo del “cashback” di cui all’art. 1 co. 288 ss. della L. 160/2019 non concorrono a formare il reddito del per­cipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono as­sog­gettati ad alcun prelievo erariale.

Modifiche
alla territorialità IVA del settore nautico
Per le prestazioni di servizi di noleggio, locazione e leasing di imbarcazioni da diporto, il luogo di effettivo utilizzo del mezzo di trasporto, ai fini della territorialità IVA, dovrà essere attestato dal committente del servizio mediante un’apposita dichiarazione. La di­chiarazione dovrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà appro­vato dall’Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto mo­dello.

Modifiche alla disciplina IVA della navigazione in “alto mare” AI fini del regime di non imponibilità IVA per le operazioni riferite a navi adibite alla na­vigazione in “alto mare”, il cessionario o committente sarà tenuto ad attestare l’effet­tiva navigazione in “alto mare” mediante un’apposita dichiarazione. La dichiarazione do­vrà essere resa avvalendosi di uno specifico modello che sarà approvato dall’Agen­zia delle Entrate.
  La nuova disciplina sarà in vigore decorsi 60 giorni dall’approvazione del predetto mo­dello.
Contrasto
delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA
Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi rea­lizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.

Analisi di rischio e controlli sostanziali

L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.

Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la fa­coltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inibizione all’emissione di fatture elettroniche

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elet­tro­nica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Definizione delle modalità operative

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.

Agevolazioni
IMU e TARI – Pensionati residenti all’estero
A decorrere dall’anno 2021, per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pen­sione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

·       l’IMU è ridotta a metà,

·       la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai
co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

Agevolazioni
IMU – Immobili distrutti da calamità naturali
È prevista l’esenzione dall’applicazione dell’IMU per quei fabbricati, ubicati nelle zone colpite da eventi calamitosi, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgom­bero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 74/2012.

L’esenzione spetta fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2021.

“Canone unico” – Soggetti passivi Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo­sizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:

·       la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

·       il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

·       l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);

·       il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);

·       il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:

·       il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;

·       i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’uti­lizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla ba­se del numero delle rispettive utenze.

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I dati personali dell’utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei dati personali.
L’utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di dati al di fuori dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal titolare per proteggere i dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’utente può fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.

Periodo di conservazione
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:

  • I dati personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il titolare e l’utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
  • I dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il titolare può conservare i dati personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il titolare potrebbe essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

I dati dell’utente sono raccolti per consentire al titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: Miglioramento esperienza utente, statistica, visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, contattare l’utente e protezione dallo SPAM.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui dati personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo documento.

DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Contattare l’utente
L’utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: email, nome e numero di telefono.

Statistica – Google Analytics: Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i dati personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Integrazione con social network e piattaforme esterne – Facebook, Instagram: Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Facebook (Facebook Inc.)
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Instagram (Instagram Inc.)
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne – Widget Google Maps: Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Protezione dallo SPAM – Google reCAPTHCA: Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. L’utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

DIRITTI DELL’UTENTE

Gli utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal titolare.
In particolare, l’utente ha il diritto di:

  • Revocare il consenso in ogni momento. L’utente può revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente espresso;
  • Opporsi al trattamento dei propri dati. L’utente può opporsi al trattamento dei propri dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante;
  • Accedere ai propri dati. L’utente ha diritto ad ottenere informazioni sui dati trattati dal titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati;
  • Verificare e chiedere la rettificazione. L’utente può verificare la correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione;
  • Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In tal caso il titolare non tratterà i dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione;
  • Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati personali. Quando ricorrono determinate condizioni, l’utente può richiedere la cancellazione dei propri dati da parte del titolare;
  • Ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare. L’utente ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’utente, su un contratto di cui l’utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse;
  • Proporre reclamo. L’utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i dati personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del titolare, gli utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli utenti che, ove i loro dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’utente, gli utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.

Cookie policy
Questo sito web fa utilizzo di cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’utente può consultare la Cookie Policy.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Difesa in giudizio
I dati personali dell’utente possono essere utilizzati da parte del titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questo sito web o dei servizi connessi da parte dell’utente.
L’utente dichiara di essere consapevole che il titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i dati per ordine delle autorità pubbliche.

Informative specifiche
Su richiesta dell’utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo sito web potrebbe fornire all’utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di dati personali.

Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito web e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche dati personali, quali l’indirizzo IP utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al titolare del trattamento utilizzando gli estremi di contatto.

Risposta alle richieste „Do Not Track”
Questo sito web non supporta le richieste “Do Not Track”. Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l’utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.

Modifiche a questa privacy policy
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento dandone informazione agli utenti su questa pagina e, se possibile, su questo sito web nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il titolare.
Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’utente, se necessario.

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI

Dati personali (o dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.

Dati di utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo sito web (anche da applicazioni di parti terze integrate in questo sito web), tra cui: gli indirizzi ip o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’utente che si connette con questo sito web, gli indirizzi in notazione uri (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Utente
L’individuo che utilizza questo sito web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’interessato.

Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.

Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo sito web. Il titolare del trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo sito web.

Questo sito web (o questa Applicazione)
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i dati personali degli utenti.

Servizio
Il Servizio fornito da questo sito web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo sito/applicazione.

Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.

Cookie
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’utente.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito web.

Cookie strettamente necessari

Cookie tecnici e di statistica aggregata

Attività strettamente necessarie al funzionamento
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Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero non richiedere il consenso dell’utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi. Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del titolare – compiere attività di tracciamento dell’utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.

Statistica – Google Analytics: Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

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Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

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