Il c.d. “Decreto Aiuti” ha prevede tra le varie misure l’istituzione di un fondo finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero ai servizi di trasporto ferroviario nazionale.
L’agevolazione è riconosciuta:
– alle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000;
– per un ammontare pari al 100% della spesa e nel limite massimo di € 60;
– per l’acquisto, entro il 31.12.2022, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il buono è nominativo, utilizzabile una sola volta, non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini ISEE.
Resta ferma la possibilità di beneficiare della detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi per la parte eccedente il buono.
La domanda và presentata personalmente a partire dall’ 01.08.2022 ed entro il 31.12.2022 collegandosi al sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it .
Il buono emesso è.
– contrassegnato da un codice identificativo univoco,
– dal codice fiscale del beneficiario,
-dall’importo,
– dalla data di emissione e dalla scadenza;
– è spendibile presso un solo gestore di servizi di trasporto pubblico;
– va utilizzato entro il mese di emissione. In caso contrario viene automaticamente annullato.
In caso di mancato utilizzo nei termini non è consentito presentare una nuova domanda nello stesso mese.
Per utilizzarlo è necessario presentarlo al gestore del servizio di trasporto pubblico.
Il gestore accede al portale e verifica che il buono sia completo degli elementi previsti, temporalmente valido e non già utilizzato.
Se le verifiche sono superate il gestore non può rifiutare il buono ed è tenuto a registrare sul portale l’utilizzo del buono.
I gestori dei servizi di trasporto pubblico presentano ogni bimestre al Ministero del Lavoro la richiesta di rimborso dei buoni utilizzati.